Dal Comunicato Ufficio Stampa Corte Costituzionale del 25 giugno 2020.
Dopo aver esaminato le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma con riguardo ai criteri di determinazione dell'indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale, la Corte Costituzionale, in attesa del deposito della sentenza, ha dichiarato incostituzionale l'inciso "di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio", in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell'anzianità di servizio.
La redazione di un ricorso tributario, oggi più che mai, richiede un'attenzione particolare alle continue evoluzioni normative, giurisprudenziali e dottrinali. La riforma della giustizia tributaria, entrata in vigore in diverse fasi tra fine 2022 e inizio 2024, ha trasformato profondamente il panorama.
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DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
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